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STATUTO DEL “CENTRO HUAMACHUCO DEL PERÙ IN ITALIA”—ONLUS—

Registrato 28/04/2008 N.4380 Agenzia delle Entrate

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione
E' stata costituita, per volontà dei peruviani huamachuquinos residenti in Italia, un’Associazione svincolata da qualsiasi ideologia o schieramento politico e religioso. Il proposito fondamentale dell’Associazione è di solidarietà sociale e di propiziare l’integrazione della comunità peruviana huamachuquina che risiede in Italia per migliorare le condizioni di vita dei soci. Si considera il 18 di novembre del 2007 come data di fondazione dell’Associazione e suo anniversario.
Art. 2 – Denominazione
Per volontà dei peruviani huamachuquinos è costituita l’Associazione “CENTRO HUAMACHUCO DEL PERÙ IN ITALIA” (C.H.P.I.) – Organizzazione non lucrativa d’utilità sociale.
Art. 3 – Sede
Il Centro Huamachuco ha sede sociale in Via Francesco Nava, 21 – 20159 Milano. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.
Art. 4 – Durata
L’Associazione ha durata fino al 31/12/2050. Tale termine può essere prorogato con delibera dell’Assemblea anche prima della scadenza.
Art. 5 – Statuto e Regolamento
L’Associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D.lg. n. 460/1997 e dalle norme generali dell’ordinamento giuridico italiano. L’Assemblea dei soci può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori all’organizzazione ed all’attività dell’ente.

TITOLO II

FINALITA E SCOPI

Art. 6 – Finalità
Il Centro Huamachuco intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Art. 7 - Scopi
L’Associazione si propone di raggiungere i seguenti scopi: - Tutelare i diritti umani e di cittadinanza dei propri associati che si trovano in situazione di svantaggio socio-economico.
- Contribuire a risolvere i problemi di cui sopra inerenti la casa, la sanità, il lavoro, lo studio, indirizzandoli e accompagnandoli onde fargli ottenere una consulenza e assistenza specializzata; e in casi estremi dare loro un contributo economico.
- Collaborare con le altre istituzioni pubbliche e private dello stato italiano, con le finalità di favorire scambi culturali, solidarietà e l’integrazione tra i peruviani ed i cittadini italiani in un clima di rispetto e amicizia reciproca.
- Sostenere o aderire ad iniziative con la finalità della lotta al razzismo, alla xenofobia e per la libertà e l’indipendenza dei popoli.
- L’attività prevalente di cooperazione internazionale sarà promuovere e sostenere i proggetti, programmi e processi di sviluppo umano sostenibile nel comune di Huamachuco (Perù), per bambini e anziani in condizioni di svantaggio: indigenza,orfani, esclusione sociale e soggetti con grave hendicap.
- Altra attività prevalente sarà creare canali speciali di solidarietà internazionale di sostegno per i giovani talenti della provincia di Sànchez Carriòn (Perù), che risaltano nell’arte e nella cultura e che non hanno i mezzi adeguati allo sviluppo e diffusione dei loro lavori.
-E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse (ai sensi comma, 5 dall’ art. 10, D,Lg. 460/1997).

TITOLO III

I SOCI

Art. 8 – Ammissione
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione, tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell’organizzazione e s’impegnano a realizzarle. L’ammissione è deliberata previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente dal Consiglio Direttivo.
E’ esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all’Associazione.
Art. 9 – Le Categorie
I soci sono classificati in quattro distinte categorie:
a) Soci Fondatori.- sono tutti i cittadini huamachuquinos residenti in Italia che por volontà unanime hanno lavorato per costituire il C.H.P.I. e che ne tracciano le finalità, e che sono compresi nella prima registrazione come firmatari.
b) Soci Ordinari.- sono considerati:
-Tutti i huamachuquinos per nascita, per discendenza, e per affinità che risiedono nel territorio italiano.
-Tutti i latinoamericani, italiani, o d’altre nazionalità che abbiano fatto domanda al Consiglio Direttivo, previo accoglimento della stessa.
c) Soci Sostenitori.- sono gli enti o soggetti sia pubblici che privati che contribuiscono finanziariamente allo sviluppo dell’Associazione.
d) Soci Onorari.- sono tutti quelli che svolgono un’attività rilevante in beneficio della società e che contribuiscono all’ingrandimento e rafforzamento dell’Associazione.
Art. 10 – Diritti degli Soci Fondatori, oppure Ordinari
- Tutti i soci possono eleggere ed essere eletti negli organi amministrativi e di controllo dell’Associazione.
- Approvare annualmente il bilancio.
- Esercitare il diritto d’opinione e di voto in tutte le Assemblee.
- Essere rimborsati delle spesse effettivamente sostenute per le attività prestate per l’Associazione, secondo modi e limiti stabiliti nel regolamento interno.
Art. 11 – Doveri degli Soci Fondatori oppure Ordinari
- I soci devono svolgere l’attività in favore dell’Associazione , senza fini di lucro.
- Rispettare lo statuto, regolamento e gli accordi stabiliti dall’Assemblea dei soci.
- Concorrere e partecipare alle Assemblee, riunioni e anche alle attività programmate per il Consiglio Direttivo.
- Il Comportamento verso gli altri soci ed all’esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede.
- I soci devono versare le quote associative determinate dall’Assemblea dei soci.
Art. 12 – Esclusione
La squalifica di socio può avvenire per dimissioni da comunicarsi per scritto al Consiglio Direttivo.
Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dell’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuale giustificazione da inviarsi al domicilio dall’aderente 30 giorni prima della delibera d’esclusione.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 13 – Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea
il Consiglio Direttivo
il Presidente
i Revisori dei Conti

TITOLO V

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Composizione
L’Assemblea è composta di tutti i soci dell’Associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente.
Art. 15 – Convocazione e Compiti
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, da affiggersi presso di tutte le sedi dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea, e soltanto entro 30 giorni dalla scadenza degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
L’Assemblea deve essere convocata in via ordinaria al meno una volta l’anno per deliberare: l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente e presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso; gli indirizzi e le linee di sviluppo da perseguire; determinazione delle quote sociali annuali e nominare le cariche sociali quando previsto.
L’Assemblea negli altri casi è convocata in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, o quando ne sia fatta richiesta scritta dai Revisori dei Conti o dal almeno un terzo degli associati; in questo caso l’ordine del giorno deve comprendere gli oggetti dai richiedenti.
Art. 16 – Validità
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci in proprio. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio.
Art. 17 – Votazioni
L’Assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti. Le delibere di modifiche dello statuto e del regolamento sono valide se ottengono il voto favorevole del 50% più uno dei membri dell’Assemblea.
Art. 18 – Verbalizzazione
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in verbale redatto da un membro dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato di tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

TITOLO VI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizione e Convocazione
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un minimo di otto ad un massimo di undici membri eletti a scrutinio segreto o con voto diretto dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio si riunisce al meno una volta il mese, sempre in unica convocazione e delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.
Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l’ordine del giorno , da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, al meno otto giorni prima della data di convocazione. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza relativa dei presenti.
Art. 20 – Durata e Funzioni
Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di due anni. Il primo Consiglio gestirà la costituzione e l’avvio dell’Associazione.
- Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’Associazione nell’ambito delle norme statutarie e degli scopi, rispettando le indicazioni di carattere assunte dall’Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio dell’esercizio associativo, e presentare all’Assemblea degli associati le relazioni sulle attività svolte e sui programmi futuri.
- Ha tutti i poteri amministrativi anche in ordine all’acquisto di beni, mobili e immobili.
- Autorizzare gli ingressi ed egressi economici.
- Convocar alle Assemblee dei soci.
- Designare la commissione elettorale per il rinnovamento del Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti.
- Dichiarare il riconoscimento al merito dei soci che svolgono un’attività rilevante in beneficio dell’Associazione.
- Deliberare le domande per l’ammissione di nuovi soci ed applicare le misure disciplinerei nei confronti dei soci.
Art. 21 – Vacanze
In caso di vacanza di un posto per dimissioni, recesso da socio e quant’altro, il Consiglio Direttivo può procedere a cooptare fino ad un massimo di due membri.
Oltre tale limite è necessario che la successiva assemblea dei soci proceda ad integrare il Consiglio Direttivo.
Art.22 – Membri
Il Consiglio Direttivo è composto di:
Presidente
Vice Presidente
Seg. dell’Interno
Seg. d’Economia
Seg. Educazione e Cultura
Seg. Benessere Sociale
Seg. Stampa e Diffusione
Seg. della Gioventù
Seg. Relazioni Multisettoriali
Seg. Sport e Difesa
Seg. Cooperazione Internazionale.

TITOLO VII

IL PRESIDENTE

Art. 23 – Denominazione
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci, a maggioranza relativa dei voti. E’ rieleggibile fino ad un mandato consecutivo. Dopo un periodo pari a due mandati può essere nuovamente rieletto.
Art. 24 – Funzioni
Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Il Presidente presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente (voto dirimente). Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea curandone la custodia presso i locali dell’Associazione.
Art. 25 – Competenze del Vice Presidente
Collaborare strettamente con il Presidente. Sostituire il Presidente in caso d’assenza o impedimento.
Art. 26 – Competenze delle Segreterie
Hanno la facoltà organizzativa ed esecutiva previa autorizzazione del Presidente. Le loro responsabilità saranno sempre in concordanza con il Consiglio Direttivo. Le funzioni di ciascuna segreteria si stipulano nel regolamento interno.

TITOLO VIII

I REVISORI DEI CONTI

Art. 27 – Nomina e Durata
L’Assemblea può nominare i Revisori dei Conti composti di tre membri, di cui uno ha funzione di Capo-Revisori e durano in carica nello stesso periodo del Consiglio Direttivo.
Art. 28 – Compiti
Il funzionamento e compiti dei Revisori dei Conti sono quelli stabiliti dalla legge, in pratica il controllo sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell’associazione.
Si riuniscono almeno ogni tre mesi e per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due membri.
Possono essere invitati anche per loro richiesta alle riunioni dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

TITOLO IX

RISORSE ECONOMICHE

Art. 29 – Beni
I beni dell’Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
Art. 30 – Contributi
I contributi dei soci sono costituiti dalla quota d’iscrizione iniziale e dalle quote periodiche (ordinarie e straordinarie), il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 31 – Erogazioni, Donazioni e Lasciti, Convenzioni
L’Associazione in armonia con le sue finalità statutarie, può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, ed accettare con beneficio d’inventario i lasciti testamentari.
Il Presidente attua le delibere d’accettazione e compie i relativi atti giuridici.

TITOLO X

BILANCIO

Art. 32 – Esercizio Sociale
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre d’ogni anno.
Art. 33 – Bilancio Preventivo
Il Consiglio Direttivo predispone entro ottobre d’ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.
Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione e all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro novembre d’ogni anno.
Art. 34 – Bilancio Consuntivo
Al termine dell’esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci entro marzo dell’anno successivo a quel cui il bilancio si riferisce.
Art. 35 – Destinazione degli Utili, Riserve e Fondi di gestione e del Capitale
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, gli utili d’esercizio, riserve e fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell’Associazione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Compensi
Eventuali compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Revisori sono determinati dall’Assemblea dei soci. E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti, agli Organi Amministrativi e di Controllo, d’emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.p.r 645/1994 e dal decreto legge n. 239, convertito dalla legge n.336, e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti delle Società per Azioni.
Art. 37 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
Art. 38 – Devoluzione del Patrimonio
All’atto dello scioglimento è fatto obbligo all’Associazione devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative d’utilità sociale o ai fini de pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

“ALLA FEDELE E ILLUSTRE CITTA’ DI HUAMACHUCO, TERRA CLASSICA DI PATRIOTI COME IL TRIBUNO JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION”